Assegno di inclusione, il nuovo strumento che sostituirà il Reddito di cittadinanza
Una delle misure principali incluse nel testo del decreto legge n. 48/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio, è quella che disciplina il nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, il quale sarà abolito a fine anno, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Dal 1° gennaio 2024, infatti, sarà in vigore l’Assegno di inclusione, un sussidio economico che sarà concesso ai nuclei familiari che presentano almeno un componente minorenne, disabile o con più di 60 anni.
L’importo massimo erogabile è pari a 6 mila euro l’anno (500,00 al mese) più un contributo affitto, per le locazioni regolari, di 3.360 euro l’anno (280,00 al mese). Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo d’affitto. La misura è erogata per 18 mesi. Poi dopo un mese di stop è rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Come si legge nel testo, sono previsti diversi requisiti di accesso, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche, come ad esempio il valore ISEE che non può essere superiore a 9.360 euro.
Il contributo mensile sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno.
I soggetti occupabili, cioè non considerati fragili e con età tra i 18 e i 59 anni, che si trovano in condizioni di povertà assoluta e fanno parte di nuclei familiari che non possiedono i requisiti per l’assegno di inclusione oppure che non sono calcolati nella scala di equivalenza riceveranno un’altra prestazione, il supporto per la formazione e il lavoro, durante la fase di inserimento lavorativo.
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) i beneficiari del nuovo assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l’anno, per 12 mesi. L’esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Un’altra novità contenuta nell’ultima bozza del decreto-legge è nella nuova definizione dell’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi, e comunque non inferiore a un mese, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 chilometri da casa. Per contratti di durata tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso.